Le cooperative sociali sono imprese finalizzate al perseguimento degli interessi generali della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, Legge 381/91). Questo scopo è perseguito attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi (coop di tipo A) o lo svolgimento di attività produttive con il fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (coop. di tipo B). Una cooperativa sociale, quindi, è un'impresa che, a differenza delle imprese con scopo di lucro, impiega le proprie risorse per il perseguimento di scopi sociali ovvero per il soddisfacimento di un bisogno collettivo.


Le cooperative sono società mutualistiche create per soddisfare il bisogno dei soci (bisogno di lavoro = cooperativa di produzione e lavoro; bisogno di abitazione = coop. edilizia; ecc.). Le cooperative sociali, invece, sono create per soddisfare un bisogno collettivo, ovvero il perseguimento di un interesse generale della collettività (quali la promozione umana, la prevenzione dell'emarginazione, ecc.) Quindi la coop. sociale nasce innanzitutto per soddisfare un bisogno collettivo ma riesce anche a conciliare il lavoro per i propri soci attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati.


Le cooperative sociali sono classificate in due grandi gruppi: cooperative di tipo A, che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; cooperative di tipo B che promuovono l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati . Tale distinzione è oggetto dell' art. 1 della L. 381/91.


Le cooperative sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi. Cioè possono prestare servizi sociali quali centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc.; sanitari quali assistenza domiciliare ad anziani ecc.); educativi quali centri educativi per ragazzi, ludoteche, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.. Tutto ciò sia in forma diretta che in convenzione con enti pubblici.


Le cooperative sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi attività commerciale, artigianale, industriale, agricola o di servizi purchè siano finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.). Cioè tutte quelle persone che incontrano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro.


ONLUS è l'acronimo di "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" ed è un termine coniato dal D.Lgs 460/97 nel quale sono indicati i criteri in base ai quali le organizzazioni possono essere considerate no-profit .


"NO PROFIT" significa senza fini di lucro. Sono soggetti No Profit associazioni, organizzazioni, cooperative nel cui statuto è specificato che l'eventuale utile non può essere diviso tra i soci ma deve essere reinvestito nell'attività. In caso di estinzione, i beni che residuano devono essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.